L’Omnibus digitale sull’AI è legge: il regolamento 2026/1744 e le nuove date dell’AI Act

Dal 27 luglio l'AI Act ha un orario nuovo. Il regolamento 2026/1744 sposta gli obblighi sull'alto rischio al 2 dicembre 2027 e al 2 agosto 2028, ma non si limita a rinviare. Porta le macchine sotto il loro regolamento di settore, ammorbidisce l'obbligo di alfabetizzazione, estende gli sconti alle piccole mid-cap, allarga e scrive per esteso i poteri di vigilanza dell'AI Office e aggiunge due divieti. Il testo pubblicato, letto per chi sviluppa.

Quando cambia l’orario ferroviario, la notizia che arriva in stazione è quasi sempre una sola: il treno delle 8 adesso parte alle 8.20. Chi lo prende ogni mattina, però, fa bene a rileggersi il foglio intero, perché nel frattempo una fermata è sparita, un’altra è comparsa e il regionale del sabato è diventato un’altra cosa. Con l’AI Act quest’estate è successo qualcosa di simile. Si ricorda il rinvio degli obblighi sull’alto rischio, ma il regolamento che lo ha deciso cambia molto altro, e parte di quel «molto altro» tocca chi scrive codice più delle date.

Il testo è il regolamento (UE) 2026/1744 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 luglio 2026, che nel titolo si chiama «Omnibus digitale sull’IA». La Commissione lo aveva proposto il 19 novembre 2025, dentro il settimo pacchetto di semplificazione; il Parlamento l’ha approvato il 16 giugno 2026 con 423 voti a favore, 57 contrari e 174 astensioni, secondo il comunicato dell’Eurocamera, e il Consiglio lo ha adottato il 29 giugno. Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione il 24 luglio, è entrato in vigore il 27, il terzo giorno successivo: una scelta fatta «con urgenza», dice il considerando 46, in vista del 2 agosto, la data di applicazione generale dell’AI Act. Modifica tre atti: l’AI Act, con 43 punti nel solo articolo 1, il regolamento sull’aviazione civile e il regolamento macchine.

Il 2 agosto, intanto, non ha portato soltanto le sanzioni sui modelli per finalità generali. Da quel giorno si applicano anche gli obblighi di trasparenza dell’articolo 50 (il chatbot che deve dichiararsi, l’output sintetico da marcare, il deepfake da etichettare) e, come ha ricordato la Commissione il 20 luglio, i poteri di controllo suoi e delle autorità nazionali. Dell’articolo 50 slitta soltanto, al 2 dicembre, la marcatura degli output dei sistemi generativi che erano già sul mercato.

Le date, prima e dopo

Il cuore del rinvio sta nell’articolo 113, modificato. Le sezioni 1, 2 e 3 del capo III, cioè classificazione, requisiti e obblighi di chi fornisce e di chi usa i sistemi ad alto rischio, si applicano dal 2 dicembre 2027 per i sistemi dell’allegato III, quelli ad alto rischio per l’uso che se ne fa (selezione del personale, accesso al credito, istruzione, servizi essenziali e gli altri casi elencati), e dal 2 agosto 2028 per quelli dell’allegato I, l’AI che fa da componente di sicurezza di prodotti già regolati come i giocattoli o i dispositivi medici. Nel testo del 2024 le date erano il 2 agosto 2026 e il 2 agosto 2027: sedici mesi in più per i primi, dodici per i secondi.

Il motivo sta nel considerando 40: il ritardo nelle norme tecniche, nelle specifiche comuni e negli orientamenti, e quello nella costituzione delle autorità nazionali, compromettevano l’applicazione della data iniziale e rischiavano di far salire i costi. Lo stesso considerando chiede alla Commissione strumenti di sostegno pronti in tempo. Le ragioni di questo rinvio sono anche il rischio che ce ne sia un altro.

Le date dell’AI Act, prima e dopo l’Omnibus 2025 2 ago 2026 2 dic 2026 2 ago 2027 2 dic 2027 2 ago 2028 Nel testo del 2024 Divieti, modelli GPAI Alto rischio allegato III Trasparenza art. 50 Sandbox nazionali Alto rischio allegato I Dopo il regolamento 2026/1744 Divieti, modelli GPAI Trasparenza art. 50 Nuovi divieti art. 5 Marcatura dei sistemi già sul mercato +4 mesi Sandbox nazionali +12 mesi Alto rischio allegato III +16 mesi Alto rischio allegato I +12 mesi invariato data di partenza rinviato nuovo Allegato III: usi elencati (lavoro, credito, istruzione…). Allegato I: AI nei prodotti già regolati.

Altre date si muovono insieme. Le sandbox nazionali, gli spazi di sperimentazione normativa che ogni Stato deve avere, vanno rese operative entro il 2 agosto 2027 invece che entro il 2 agosto 2026. I fornitori di sistemi generativi immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026 hanno tempo fino al 2 dicembre 2026 per marcare gli output come chiede l’articolo 50, paragrafo 2: quattro mesi di transizione (considerando 38). E dal 2 dicembre 2026 si applicano due divieti nuovi, di cui diciamo più avanti. Non si muovono, invece, i divieti originari e l’alfabetizzazione (dal 2 febbraio 2025) né gli obblighi sui modelli per finalità generali (dal 2 agosto 2025).

Perché l’AI Act divide i sistemi per livello di rischio, e che cosa distingue l’alto rischio dal resto, è spiegato nel libro.

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Chi è già sul mercato

Un dettaglio del rinvio conta più delle date. L’articolo 111, paragrafo 2, dice che ai sistemi ad alto rischio immessi sul mercato o messi in servizio prima che il capo III si applichi il regolamento si applica solo se, da quel momento, subiscono «modifiche significative della loro progettazione». Nel testo del 2024 la soglia era fissa, il 2 agosto 2026; ora è la data di applicazione del capo III, e quindi si sposta con le nuove scadenze. Il considerando 39 aggiunge un chiarimento che pesa: conta il tipo e modello, non il singolo esemplare. Se almeno un’unità è stata immessa sul mercato prima di quella data, le altre dello stesso tipo e modello la seguono senza obblighi ulteriori, finché il progetto resta invariato; una modifica significativa fa scattare tutto, valutazione di conformità compresa. I sistemi destinati alle autorità pubbliche vanno comunque adeguati entro il 2 agosto 2030.

È una regola che protegge il prodotto stabile. Per un sistema che si riaddestra ogni mese, però, dove finisca l’aggiornamento e cominci la «modifica significativa» è una domanda che il testo scioglie solo in parte: i cambiamenti che il fornitore ha predeterminato nella documentazione tecnica non sono una modifica sostanziale (articolo 43, paragrafo 4), e il considerando 177 dell’AI Act equipara le due nozioni; il resto va valutato caso per caso.

Le macchine cambiano sezione

L’allegato I dell’AI Act ha due metà. Nella sezione A stanno norme di prodotto come quelle su giocattoli, ascensori, apparecchiature radio e dispositivi medici: per l’AI che fa da componente di sicurezza di quei prodotti, l’AI Act si applica per intero accanto alla norma di settore. Nella sezione B stanno settori con regole proprie, come automobili, aviazione civile e ferrovie, dove dell’AI Act si applicano pochi articoli e i requisiti passano, con il tempo, nelle norme di settore. L’Omnibus toglie dalla sezione A la vecchia direttiva macchine e mette nella sezione B il regolamento (UE) 2023/1230 sulle macchine.

Per le macchine, quindi, dell’AI Act restano l’articolo 6, paragrafo 1, il nuovo articolo 60 bis sulle prove in condizioni reali e gli articoli da 102 a 112 (articolo 2, paragrafo 2). I requisiti per l’AI arriveranno dentro il regolamento macchine: la Commissione deve adottare atti delegati che ne modifichino l’allegato III recependo i requisiti del capo III, sezione 2, e gli articoli 17, 19, 72 e 73 dell’AI Act, e quegli atti «si applicano entro il 2 agosto 2028». E finché il regolamento macchine non avrà norme armonizzate o specifiche comuni proprie per l’AI, un sistema conforme a quelle dell’AI Act si presume conforme anche ai suoi requisiti essenziali di sicurezza, per la parte che riguarda l’AI (nuovo articolo 20, paragrafo 10, del regolamento macchine). Per chi affida a un modello la sicurezza di un robot o di una linea industriale, il riferimento diventa il regolamento macchine.

Per i prodotti rimasti nella sezione A cambiano due cose. La definizione di «componente di sicurezza» si restringe: lo è ciò che ha come finalità prevista prevenire o attenuare rischi per la salute e la sicurezza, o il cui guasto li mette in pericolo. Un sistema usato solo per assistenza agli utenti, ottimizzazione delle prestazioni, efficienza, automazione, praticità o controllo qualità non lo è, salvo che un suo malfunzionamento metta a rischio salute e sicurezza (articolo 6, paragrafi 1 bis e 1 ter); e un prodotto che richiede un organismo terzo solo per ragioni estranee alla sicurezza, come lo spettro radio o le interferenze elettromagnetiche, non basta per questo a far scattare l’alto rischio (paragrafo 1 quater). Inoltre, entro il 2 agosto 2027, la Commissione deve adottare atti delegati per limitare i requisiti dell’AI Act dove la norma di settore garantisce già una protezione equivalente o superiore (articolo 2, paragrafo 13).

Che cosa cambia per chi sviluppa

  • Alfabetizzazione (articolo 4). Il testo del 2024 chiedeva a fornitori e deployer misure «per garantire nella misura del possibile un livello sufficiente» di alfabetizzazione del personale. Quello nuovo chiede misure «volte a sostenere lo sviluppo» dell’alfabetizzazione, e precisa che l’obbligo «non impone» di garantire «un livello specifico» a nessuno. L’obbligo resta, cambia il metro. La Commissione pubblicherà esempi pratici, l’AI Board delle raccomandazioni.
  • Dati sensibili contro i bias (nuovo articolo 4 bis). Trattare categorie particolari di dati personali, come l’origine etnica o la salute, al solo scopo di rilevare e correggere distorsioni era permesso ai fornitori di sistemi ad alto rischio. Ora lo è anche a fornitori e deployer di altri sistemi e modelli e ai deployer di sistemi ad alto rischio, alle stesse condizioni: dati sintetici o anonimizzati non devono bastare, servono pseudonimizzazione e accessi controllati, niente trasmissione a terzi, cancellazione a correzione avvenuta, e il perché scritto nel registro dei trattamenti. La norma «non crea alcun obbligo» di cercare i bias: è una possibilità, non un dovere.
  • La catena del valore (articolo 25). Chi modifica in modo sostanziale il sistema di un altro, o lo trasforma in un sistema ad alto rischio, ne diventa il fornitore, e il fornitore iniziale deve collaborare. Ora il testo dice come: documentazione tecnica sufficiente, limitazioni note e modalità di guasto, accesso tecnico mirato anche per test e convalida, salvo che il fornitore iniziale abbia escluso chiaramente quell’uso. L’accordo scritto fra il fornitore di un sistema ad alto rischio e chi gli fornisce componenti nomina ora anche i modelli, e le due regole diventano sanzionabili fino a 15 milioni di euro o, se superiore, al 3% del fatturato mondiale. Resta l’esenzione per chi pubblica strumenti e componenti con licenza libera e open source, ma non per i modelli per finalità generali.
  • PMI e piccole mid-cap. Entra la categoria delle piccole imprese a media capitalizzazione, quelle appena sopra le soglie delle PMI, definita dalla raccomandazione (UE) 2025/1099. Ottengono la documentazione tecnica semplificata, già prevista per le PMI, e il tetto più basso fra percentuale e importo fisso sulle sanzioni per le violazioni ordinarie, ma non per le pratiche vietate. Il sistema di gestione della qualità semplificato, finora riservato alle microimprese, si estende a tutte le PMI senza imprese associate o collegate.
  • Meno carte. La valutazione d’impatto sui diritti fondamentali può rinviare a quella sulla protezione dei dati già fatta. Chi conclude che il proprio sistema dell’allegato III non è ad alto rischio deve ancora registrarlo, ma senza la sintesi dei motivi e l’elenco degli Stati membri. Il modello di piano di monitoraggio successivo all’immissione sul mercato non sarà un atto di esecuzione ma un orientamento, entro il 2 settembre 2027. E chi soddisfa il regolamento sulla ciberresilienza si presume conforme, alle condizioni previste, ai requisiti di cibersicurezza dell’AI Act.

L’AI Office potrà aprire una sandbox europea per i sistemi che vigila direttamente, con accesso prioritario per PMI, start-up e piccole mid-cap, e le prove in condizioni reali fuori dalle sandbox si estendono ai prodotti dell’allegato I. In Italia le sandbox spettano ad AgID e ACN per la legge 132/2025, e secondo il comunicato sul Consiglio dei ministri del 4 agosto il decreto sulla governance approvato in via definitiva quel giorno, non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ne anticipa l’operatività.

Chi controlla chi

La parte meno raccontata dell’Omnibus riguarda l’AI Office. Il testo del 2024 gli dava già i poteri di un’autorità di vigilanza del mercato sui sistemi costruiti dallo stesso fornitore del modello per finalità generali sottostante. Il nuovo articolo 75 ne fa una competenza esclusiva e la allarga: ai sistemi sviluppati da altri fornitori della stessa impresa, e a quelli che sono o stanno dentro una piattaforma online o un motore di ricerca «di dimensioni molto grandi» designati dal Digital Services Act. Dalla prima famiglia sono esclusi, e restano alle autorità nazionali, i sistemi legati ai prodotti dell’allegato I, alle infrastrutture critiche e all’amministrazione della giustizia, e quelli forniti da forze di polizia, autorità di frontiera e istituti finanziari. Tradotto: l’assistente che un laboratorio costruisce sul proprio modello risponde a Bruxelles; l’app di una start-up costruita sull’API di qualcun altro risponde all’autorità nazionale, che in Italia è l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

I poteri sono scritti per esteso negli articoli da 75 bis a 75 quinquies: richieste di informazioni, ispezioni con sigilli, accesso ai sistemi, conservazione obbligatoria di dati e documenti, impegni vincolanti, decisioni di non conformità con le sanzioni dell’articolo 99 e penalità di mora giornaliere fino al 5% «del reddito medio giornaliero o del fatturato annuo mondiale dell’esercizio precedente». Le decisioni si pubblicano con il nome delle parti e si impugnano davanti alla Corte di giustizia. Gli incidenti gravi dei sistemi ad alto rischio di sua competenza si segnalano all’AI Office, che per quelli soggetti a valutazione di terzi si occupa anche della valutazione di conformità, a spese del fornitore.

Due divieti in più

L’Omnibus non si limita a rinviare. Aggiunge all’articolo 5, quello delle pratiche vietate, due lettere: niente sistemi che generano o manipolano immagini, video o audio realistici delle parti intime di una persona riconoscibile, o che la mostrano in atti sessualmente espliciti, senza il suo consenso; niente sistemi che generano o manipolano materiale pedopornografico. Valgono dal 2 dicembre 2026: per il fornitore se quella è la finalità del sistema o un risultato prevedibile e riproducibile senza misure di sicurezza adeguate, per chi lo usa solo se lo usa a quello scopo.

Che cosa non c’è, e che cosa manca

L’Omnibus non tocca gli obblighi sui modelli per finalità generali, né le loro date. Su quel fronte cambia solo il modo in cui valgono i codici di buone pratiche, quello sui modelli e quello sulla trasparenza dei contenuti generati: niente più atto di esecuzione per approvarli, basta la valutazione di adeguatezza della Commissione, che va resa pubblica.

Manca, invece, buona parte di ciò da cui dipende il nuovo calendario: gli atti delegati per alleggerire la sezione A (entro il 2 agosto 2027), gli orientamenti su come integrare l’AI Act nei sistemi di gestione già esistenti (entro il 1° agosto 2027), gli atti delegati sulle macchine (da applicare entro il 2 agosto 2028), le nuove norme tecniche, da chiedere agli enti di normazione «senza indebito ritardo». Per chi lavora in Italia c’è anche uno scollamento: il reato del decreto legislativo 160/2026, che entra in vigore il 30 settembre, punisce chi omette le misure tecniche di sicurezza previste per i sistemi ad alto rischio, quando ne deriva un pericolo, e quelle dell’AI Act, a cui con ogni probabilità rinvia, sono slittate al 2027 e al 2028.

A giugno, secondo il comunicato dell’Eurocamera, i due relatori hanno descritto lo stesso testo in due modi (le citazioni sono tradotte da noi). Arba Kokalari, per la commissione mercato interno, nel dibattito in Aula ha detto a imprenditori e ingegneri che il Parlamento stava premendo «il tasto pausa» sull’AI Act. Michael McNamara, per le libertà civili, ha parlato di certezza del diritto ottenuta allungando alcune scadenze «preservando l’architettura» del regolamento. Il testo pubblicato dà ragione a entrambi, ed è per questo che va letto per intero: la pausa riguarda l’alto rischio, l’architettura è rimasta, e in mezzo ci sono un’autorità europea con poteri nuovi, due divieti e poco più di un anno per scrivere le norme tecniche che l’ultima volta non sono arrivate in tempo.

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