Aggiornata al 25 ottobre 2026. Ogni volta che esce un atto nuovo la pagina cambia, e la data qui sopra con lei.
L’AI Act è il regolamento (UE) 2024/1689, la legge europea sull’intelligenza artificiale. Divide i sistemi di AI per livello di rischio: alcuni usi sono vietati, quelli ad alto rischio hanno obblighi pesanti, chatbot e contenuti generati hanno obblighi di trasparenza, e per tutto il resto vale soprattutto l’obbligo di alfabetizzazione. In Italia lo completano la legge 132/2025, che fissa i principi e designa le autorità di controllo, e due decreti legislativi del 2026: il 160, con un reato nuovo e regole per le cause di risarcimento, e il 179, con i poteri delle autorità, le multe e le regole su lavoro e formazione. Nel luglio 2026 il regolamento (UE) 2026/1744, l’Omnibus digitale, ha spostato in avanti le date dell’alto rischio.
Questa pagina mette tutto in fila: che cosa vale già oggi, che cosa arriva e quando, e che cosa deve fare chi è nella tua situazione. È un orientamento con le fonti linkate, non una consulenza legale: per un caso concreto serve un professionista (vedi le note legali).
Che cosa vale già oggi
- I divieti (articolo 5 dell’AI Act, dal 2 febbraio 2025). Fra gli altri: la manipolazione che aggira la coscienza delle persone, il social scoring, il riconoscimento delle emozioni sul lavoro e a scuola (salvo motivi medici o di sicurezza), la raccolta indiscriminata di volti da internet per costruire database di riconoscimento facciale.
- L’alfabetizzazione (articolo 4, dal 2 febbraio 2025, riformulato dall’Omnibus). Chi fornisce o usa sistemi di AI deve adottare misure «volte a sostenere lo sviluppo» delle competenze del proprio personale e di chi usa i sistemi per suo conto.
- Gli obblighi sui modelli per finalità generali (dal 2 agosto 2025), con i poteri di controllo della Commissione europea dal 2 agosto 2026.
- La trasparenza (articolo 50, dal 2 agosto 2026). Un chatbot deve dire di essere una macchina, un deepfake va dichiarato, i contenuti generati vanno marcati.
- Le regole italiane della legge 132/2025 (dal 10 ottobre 2025) su lavoro, professioni intellettuali, sanità e pubblica amministrazione, e quelle del decreto 179/2026 (dal 23 ottobre 2026) su lavoro e formazione.
- La formazione sui rischi dell’AI sul lavoro (decreto 179/2026, articolo 42, dal 23 ottobre 2026). L’AI che incide sull’organizzazione del lavoro, sui ritmi o sulle decisioni rilevanti per la sicurezza entra nella valutazione dei rischi, e il datore di lavoro deve informare e formare i lavoratori sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione.
- Minori e deepfake (legge 132/2025). Sotto i 14 anni l’accesso all’AI e il trattamento dei dati che ne deriva richiedono il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale. E chi diffonde senza consenso immagini, video o voci falsificati con l’AI, causando un danno ingiusto, rischia da uno a cinque anni di reclusione (articolo 612-quater del codice penale).
- Il reato di omessa sicurezza o di alterazione dei sistemi ad alto rischio (articolo 437-bis del codice penale, introdotto dal decreto 160/2026, dal 30 settembre 2026).
- Le autorità italiane, designate dalla legge 132/2025, con i loro poteri e le multe (decreto 179/2026, dal 23 ottobre 2026).
Le date
| Data | Che cosa succede | Stato |
|---|---|---|
| 2 febbraio 2025 | Divieti (articolo 5) e alfabetizzazione (articolo 4) | in vigore |
| 2 agosto 2025 | Obblighi per chi fornisce modelli per finalità generali | in vigore |
| 10 ottobre 2025 | Legge italiana sull’intelligenza artificiale, n. 132/2025 | in vigore |
| 27 luglio 2026 | Omnibus digitale (regolamento 2026/1744): nuove date per l’alto rischio | in vigore |
| 2 agosto 2026 | Trasparenza dell’articolo 50; poteri di controllo della Commissione e delle autorità nazionali | in vigore |
| 30 settembre 2026 | Decreto 160/2026: reato dell’articolo 437-bis (omessa sicurezza o alterazione di sistemi ad alto rischio), regole per le cause di risarcimento | in vigore |
| 23 ottobre 2026 | Decreto 179/2026: autorità, multe, AI e lavoro, formazione | in vigore |
| 2 dicembre 2026 | Due divieti nuovi (immagini, video o audio intimi o sessuali realistici di una persona riconoscibile, creati senza il suo consenso; materiale pedopornografico); termine per marcare gli output dei generatori già sul mercato prima del 2 agosto 2026 | in arrivo |
| 21 gennaio 2027 | Termine per il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito sulla formazione dei docenti | in arrivo |
| 23 aprile 2027 | Termine per gli ordini (l’AI nei regolamenti della formazione continua) e per la quota ECM dei sanitari | in arrivo |
| 2 agosto 2027 | Termine europeo per gli spazi di sperimentazione nazionali (in Italia lo istituisce il decreto 179, le regole operative sono da adottare); adeguamento dei modelli per finalità generali già sul mercato prima del 2 agosto 2025 | in arrivo |
| 2 dicembre 2027 | Obblighi sui sistemi ad alto rischio dell’allegato III (lavoro, istruzione, credito, servizi essenziali e altri) | in arrivo |
| 2 agosto 2028 | Obblighi sui sistemi ad alto rischio dell’allegato I (AI dentro prodotti già regolati, come giocattoli e dispositivi medici; per le macchine i requisiti passano al regolamento macchine) | in arrivo |
| 2 agosto 2030 | Adeguamento dei sistemi ad alto rischio destinati alle autorità pubbliche e già sul mercato | in arrivo |
La riga evidenziata è la prossima scadenza. Le date dell’alto rischio sono quelle dell’Omnibus: il testo del 2024 diceva 2 agosto 2026 e 2 agosto 2027.
Che cosa devi fare, caso per caso
Usi ChatGPT, Copilot o un altro assistente in azienda
È il caso più comune, e gli obblighi sono pochi. Il primo è l’alfabetizzazione: chi usa sistemi di AI per lavoro deve adottare misure che sostengano lo sviluppo delle competenze del personale e dei collaboratori che li usano per suo conto, senza che la norma imponga un livello specifico. Non esiste un corso obbligatorio prescritto, e né l’AI Act né il decreto 179 prevedono una multa specifica per questo articolo. Il secondo è italiano e vale dal 23 ottobre 2026: la formazione sui rischi. Il datore di lavoro deve assicurare ai lavoratori un’adeguata informazione e formazione sui rischi specifici dei sistemi di AI che usano e sulle misure di prevenzione adottate, e valutare nel documento di valutazione dei rischi l’AI che incide sull’organizzazione del lavoro, sui ritmi o sulle decisioni rilevanti per la sicurezza (decreto 179/2026, articolo 42). Una formazione documentata è il modo più semplice per dimostrare di aver fatto la propria parte su entrambi i fronti. Il terzo: controllare di non ricadere nei divieti, per esempio con strumenti che leggono le emozioni dei dipendenti. Restano il GDPR e, se l’assistente tocca dati personali, le regole che già conosci.
Hai un chatbot o pubblichi contenuti generati
Dal 2 agosto 2026 vale l’articolo 50. Chi fornisce un chatbot che parla con le persone, anche chi se lo sviluppa in casa, deve far sapere loro che stanno parlando con una macchina, a meno che sia evidente. L’obbligo è del fornitore: chi usa il chatbot di un altro non ne ha uno proprio, a meno che l’abbia fatto sviluppare e lo metta in servizio con il proprio nome o marchio, perché allora il fornitore è lui. Chi pubblica un deepfake deve dichiararlo. Chi pubblica testi generati per informare il pubblico su questioni di interesse pubblico deve dirlo, salvo che una persona li abbia rivisti e ne risponda. Chi fornisce un sistema generativo deve marcarne gli output in un formato leggibile dalle macchine; i generatori immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026 hanno tempo fino al 2 dicembre 2026 per adeguarsi. E chi usa sistemi di riconoscimento delle emozioni o di categorizzazione biometrica, dove sono permessi, deve informare le persone esposte. Il dettaglio, con le linee guida della Commissione, è nel nostro articolo sull’articolo 50. Multa massima: 15 milioni di euro o il 3% del fatturato mondiale, e per PMI e piccole mid-cap la soglia più bassa delle due.
Usi l’AI per assumere, valutare o gestire il personale
Qui l’Italia ha regole proprie, in parte già in vigore. La legge 132/2025 (articolo 11) dice che il datore di lavoro o il committente deve informare il lavoratore dell’uso dell’AI «nei casi e con le modalità» dell’articolo 1-bis del decreto legislativo 152/1997, quello sui sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati: rimanda a quell’obbligo, non ne allarga i casi. È il decreto 179/2026 (articolo 41) ad andare oltre l’AI Act: le decisioni finali su assunzione, modifica del rapporto, licenziamento, provvedimenti disciplinari e valutazioni spettano a una persona con un potere effettivo; il lavoratore ha diritto, se lo chiede, a una spiegazione comprensibile, e il licenziamento deciso in violazione è nullo. La selezione delle candidature non conta come decisione finale, ma resta l’articolo 22 del GDPR sulle decisioni interamente automatizzate. Dal 2 dicembre 2027, poi, i sistemi usati per selezionare, valutare o gestire i lavoratori rientrano fra quelli ad alto rischio, con obblighi anche per chi li usa: seguirne le istruzioni, assicurare la sorveglianza di una persona, conservare i log, informare i rappresentanti e i lavoratori interessati. Attenzione a un caso: chi prende un assistente generico e lo usa per una di queste finalità, cambiandone la finalità prevista, è considerato il fornitore di un sistema ad alto rischio, con tutti i suoi obblighi (articolo 25 dell’AI Act).
Sviluppi o vendi un sistema di AI
Il lavoro comincia dalla classificazione: in quale fascia di rischio cade il tuo sistema. Se è vietato, non si fa. Se interagisce con persone o genera contenuti, valgono già gli obblighi di trasparenza. Se rientra in un’area dell’allegato III (biometria, infrastrutture critiche, istruzione, lavoro, accesso a servizi essenziali come il credito e le assicurazioni vita e sanitarie, forze dell’ordine, migrazione, giustizia e processi democratici), dal 2 dicembre 2027 servono gestione del rischio, qualità dei dati, documentazione tecnica, registrazione degli eventi, sorveglianza umana, valutazione di conformità e registrazione nella banca dati europea. Un sistema già sul mercato prima di quella data deve adeguarsi solo se viene modificato in modo significativo, salvo quelli destinati alle autorità pubbliche, che hanno tempo fino al 2 agosto 2030. Un sistema che rientra in un’area dell’allegato III può anche non essere ad alto rischio, se svolge un compito limitato e non profila le persone: ma la valutazione va documentata e il sistema registrato prima di metterlo sul mercato (articolo 6). In Italia, dal 30 settembre 2026, è reato omettere le misure di sicurezza o di sorveglianza umana di un sistema ad alto rischio, o alterarlo, quando ne deriva un pericolo per le persone; come si applichi prima che gli obblighi tecnici dell’AI Act diventino applicabili è una questione aperta, di cui parliamo nell’articolo sul decreto 160. La mappa per chi scrive codice è nella nostra guida pratica (scritta prima dell’Omnibus: per le date vale la tabella qui sopra), le date nuove nell’articolo sull’Omnibus, e gli agenti non sono una categoria a parte.
Sei un professionista
La legge 132/2025 (articolo 13) dice che nelle professioni intellettuali l’AI serve solo alle attività strumentali e di supporto, con la prevalenza del lavoro intellettuale del professionista, e che al cliente vanno comunicate le informazioni sui sistemi usati «con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo». Il decreto 179/2026 (articolo 47) porta l’AI nella formazione continua obbligatoria degli ordini, con un monte ore minimo: i consigli nazionali devono adeguare i regolamenti entro il 23 aprile 2027. Per medici e professionisti sanitari, entro la stessa data, la Commissione nazionale per la formazione continua definirà la quota dei crediti ECM del triennio da dedicare all’AI (articolo 51). L’uso dell’AI potrà anche far variare l’equo compenso, secondo parametri attesi entro il 23 ottobre 2027 (articolo 49).
Lavori in una scuola
Il riconoscimento delle emozioni degli studenti è vietato dal 2 febbraio 2025, salvo motivi medici o di sicurezza. Sotto i 14 anni, l’accesso degli studenti all’AI e il trattamento dei loro dati richiedono il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale (legge 132/2025, articolo 4). Dal 2 dicembre 2027 diventano ad alto rischio i sistemi usati per l’ammissione, per valutare gli apprendimenti o per sorvegliare gli studenti durante le prove. La formazione dei docenti sull’AI seguirà un decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, da adottare entro il 21 gennaio 2027; fino ad allora valgono le linee guida del ministero dell’agosto 2025 (decreto n. 166). Gli uffici scolastici regionali potranno promuovere comitati tecnico-etici fra reti di scuole (decreto 179/2026, articolo 38).
Lavori nella sanità
La legge 132/2025 (articolo 7) dice che in sanità l’AI è un supporto e che la decisione resta sempre al medico. Il paziente ha diritto di essere informato dell’uso di tecnologie di AI, e l’AI non può selezionare o condizionare l’accesso alle prestazioni con criteri discriminatori. Per i crediti ECM sull’AI vedi la sezione sui professionisti.
Lavori in una pubblica amministrazione
Una parte vale già: la legge 132/2025 (articolo 14) dice che nella pubblica amministrazione l’AI ha una funzione strumentale e di supporto, che la persona resta l’unica responsabile dei provvedimenti, che il funzionamento va reso conoscibile e l’uso tracciabile, e che le amministrazioni devono adottare misure tecniche, organizzative e formative. Il Ministro per la pubblica amministrazione definirà poi con linee guida il quadro minimo di competenze sull’AI dei dipendenti pubblici, con la formazione affidata a SNA e Formez PA (decreto 179/2026, articolo 40). Dal 2 dicembre 2027, prima di usare un sistema ad alto rischio dell’allegato III, esclusi quelli per le infrastrutture critiche, gli enti pubblici e i privati che svolgono servizi pubblici dovranno valutarne l’impatto sui diritti fondamentali (articolo 27 dell’AI Act). I sistemi ad alto rischio destinati alle autorità pubbliche e già sul mercato hanno tempo fino al 2 agosto 2030.
Pensi che un sistema violi le regole
Chiunque può presentare un reclamo all’autorità di vigilanza (articolo 85 dell’AI Act; decreto 179/2026, articolo 18). In Italia è l’ACN, l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale; per banche, investimenti e assicurazioni sono Banca d’Italia, Consob e Ivass. Un reclamo mandato all’autorità sbagliata viene girato d’ufficio a quella giusta.
Chi controlla e quanto si rischia
In Italia, per la legge 132/2025 (articolo 20), l’ACN vigila sul mercato dei sistemi di AI ed è il punto di contatto con le istituzioni europee; l’AgID designa e controlla gli organismi che certificano alcuni sistemi ad alto rischio. Banca d’Italia, Consob e Ivass seguono i sistemi ad alto rischio della finanza, il Garante per la protezione dei dati personali alcuni usi in polizia, frontiere, giustizia e processi democratici. Il decreto 179/2026 dà a tutti loro i poteri e le multe. Sui modelli per finalità generali decide la Commissione europea, con l’AI Office, che dopo l’Omnibus vigila da solo anche sui sistemi costruiti da un fornitore sul proprio modello e su quelli delle piattaforme e dei motori di ricerca di dimensioni molto grandi, con alcune eccezioni.
| Che cosa si viola | Fino a |
|---|---|
| Le pratiche vietate | 35 milioni di euro o 7% del fatturato mondiale |
| Gli obblighi sull’alto rischio, degli organismi notificati e la trasparenza | 15 milioni di euro o 3% |
| Informazioni inesatte o fuorvianti alle autorità | 7,5 milioni di euro o 1% |
| Valutazione d’impatto sui diritti fondamentali e diritto alla spiegazione | 1 milione di euro o 0,5% |
Per le violazioni di scarsa offensività l’autorità può ordinare di rimediare entro un termine invece di multare. E un obbligo che non si applica ancora, come quelli sull’alto rischio, non si può violare: oggi le multe toccano soprattutto divieti e trasparenza.
Domande frequenti
L’AI Act riguarda anche chi usa soltanto ChatGPT?
Sì, ma in modo leggero. Chi usa un sistema di AI per lavoro è un deployer: deve curare l’alfabetizzazione del personale, non usarlo per pratiche vietate, dichiarare i deepfake che pubblica e i testi generati pubblicati per informare il pubblico su questioni di interesse pubblico, salvo che una persona li abbia rivisti e ne abbia la responsabilità editoriale. Gli obblighi più pesanti dell’AI Act scattano per gli usi ad alto rischio, dal 2 dicembre 2027 o dal 2 agosto 2028. Se però usi l’AI per decisioni sul personale, le regole italiane valgono già (vedi sopra).
È obbligatorio un corso sull’AI per i dipendenti?
Un corso con un programma prescritto no, ma due obblighi di formazione ci sono. L’articolo 4 dell’AI Act chiede misure che sostengano lo sviluppo delle competenze di chi usa l’AI per l’azienda, senza imporre un livello specifico. E in Italia, dal 23 ottobre 2026, il datore di lavoro deve assicurare ai lavoratori un’adeguata informazione e formazione sui rischi specifici dei sistemi di AI usati e sulle misure di prevenzione (decreto 179/2026, articolo 42). Un corso documentato è il modo più comune per dimostrare di aver fatto entrambe le cose. Nella pubblica amministrazione la legge 132/2025 chiede già misure formative (articolo 14). Per i professionisti iscritti a un ordine, invece, l’AI entrerà nella formazione continua obbligatoria entro il 23 aprile 2027.
Quando si applicano gli obblighi sull’alto rischio?
Dal 2 dicembre 2027 per i sistemi dell’allegato III (lavoro, istruzione, credito e gli altri usi elencati) e dal 2 agosto 2028 per l’AI dentro prodotti già regolati, come giocattoli e dispositivi medici. Per le macchine i requisiti sull’AI passano al regolamento macchine. Le date le ha spostate l’Omnibus digitale del luglio 2026.
Chi controlla in Italia?
L’ACN per il mercato dei sistemi di AI, l’AgID per gli organismi di certificazione, Banca d’Italia, Consob e Ivass per la finanza, il Garante per alcuni usi pubblici. Le autorità le ha designate la legge 132/2025 (articolo 20, in vigore dal 10 ottobre 2025); il decreto legislativo 179/2026, in vigore dal 23 ottobre 2026, ne precisa i compiti e dà loro i poteri di controllo e le multe.
Le piccole imprese pagano le stesse multe?
No. Per piccole e medie imprese, microimprese comprese, e startup innovative vale la più bassa fra la soglia in euro e quella in percentuale del fatturato (articolo 99 dell’AI Act; in Italia articolo 23 del decreto 179). Dopo l’Omnibus lo stesso vale per le piccole imprese a media capitalizzazione, tranne che per le pratiche vietate.
Le fonti
- Regolamento (UE) 2024/1689, l’AI Act, su EUR-Lex
- Regolamento (UE) 2026/1744, l’Omnibus digitale sull’IA
- Legge 23 settembre 2025, n. 132, su Normattiva
- Decreto legislativo n. 160/2026, in Gazzetta Ufficiale
- Decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179, su Normattiva
Su paithon
- AI Act, 2 agosto: l’Europa rinvia il grosso, l’Italia parte per prima
- L’Omnibus digitale sull’AI è legge: le nuove date dell’AI Act
- Articolo 50 dell’AI Act spiegato
- Dal 2 agosto l’AI Act ha i denti: l’AI Office e i grandi modelli
- Stop alle app «nudifier»: il divieto dal 2 dicembre 2026
- Decreto 160/2026: il reato e le cause per danni
- Decreto 179/2026: chi controlla l’AI, le multe, la formazione
- Gli agenti nell’AI Act non sono una categoria a parte
- AI Act: guida pratica per chi sviluppa in Italia
Perché l’AI Act divide i sistemi per livello di rischio, e che cosa distingue l’alto rischio dal resto, è spiegato nel libro.
Aggiornamenti di questa pagina
- 25 ottobre 2026: prima versione, con il decreto 179/2026 appena entrato in vigore.
- 25 ottobre 2026: seconda versione, verificata riga per riga sul testo dell’AI Act modificato dall’Omnibus e su quello della legge 132/2025. Corretti l’obbligo di dichiarare il chatbot (è del fornitore), la valutazione d’impatto, il termine per la marcatura e chi ha designato le autorità; aggiunti l’obbligo di formazione sui rischi dell’AI sul lavoro (decreto 179, articolo 42), minori, deepfake, sanità, pubblica amministrazione e il caso di chi diventa fornitore.